Monreale, 28 ottobre 2017 – Gli studenti minori di 14 anni al termine delle lezioni non potranno abbandonare l’istituto se non accompagnati da un maggiorenne. E’ quanto accadrà da oggi alla luce della sentenza della Corte di Cassazione, chiamata in causa in seguito alla morte di un ragazzino di 11 anni, avvenuta a Firenze 15 anni fa. Il ragazzino, uscito da scuola, era stato investito da un autobus.
La sentenza sta sollevando molti interrogativi, anche perché impone la sorveglianza da parte dell’istituto scolastico anche nel caso di liberatoria da parte dei genitori.
In base alla normativa attuale, la scuola ha il dovere di sorveglianza sulle studentesse e sugli studenti minori per tutto il tempo in cui le sono affidati. Per impedire che compia atti illeciti e per salvaguardarne l’incolumità. La recentissima pronuncia della Corte di Cassazione ha stabilito che il coinvolgimento di un minore in un incidente fuori dal perimetro scolastico non esclude la responsabilità della scuola.
La Cassazione ha affermato che l’obbligo di vigilanza in capo all’amministrazione scolastica, discendeva da una precisa disposizione del Regolamento d’istituto, che poneva a carico del personale scolastico l’obbligo di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola le alunne e gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, e demandava al personale stesso la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardassero. Dalla lettura di questa ordinanza si potrebbe dedurre che la responsabilità della scuola sussista solo se il Regolamento di istituto lo impone.
La Cassazione civile ha infatti più volte affermato il principio secondo cui l’istituto scolastico ha il dovere di provvedere alla sorveglianza delle allieve e degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui le sono affidati e quindi fino al momento del subentro, almeno potenziale, della vigilanza dei genitori o di chi per loro. Secondo la Cassazione, il dovere di sorveglianza degli alunni minorenni è di carattere generale e assoluto, tanto che non viene meno neppure in caso di disposizioni impartite dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza in luogo dove possa trovarsi in situazione di pericolo. Le disposizioni si attuano in genere a tutti i minori, anche se, già a partire dai 14 anni, si considera che il minore abbia maturato una certa capacità di intendere e di volere intesa come sua idoneità alla autodeterminazione, nella consapevolezza dell’incidenza del proprio operare sul mondo esterno.
Sulla questione è intervenuta la ministra all’istruzione Valeria Fedeli: “Le leggi e le pronunce giurisprudenziali, come quella recentemente resa dalla Corte di Cassazione, vanno rispettate – spiega la Ministra – e se si vuole innovare l’ordinamento su questo tema occorre farlo in Parlamento, introducendo una norma di legge che, a certe condizioni, dia alle famiglie la possibilità di firmare liberatorie che sollevino da ogni responsabilità giuridica, anche penale, dirigenti e personale scolastico al termine dell’orario di lezione”.