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Gli ex ATO non dovevano essere licenziati, tremano i palazzi: rischio danno erariale

Palermo, 27 aprile 2019 – Con Ordinanza emessa il 18 aprile, il Giudice del Lavoro Paola Marino, ha annullato il licenziamento nei confronti del personale dell’ATO PA 2 Alto Belice Ambiente (270 dipendenti in tutto), avvenuto ad ottobre 2015 da parte della Curatela dell’ATO PA2, che è stata condannata alla loro reintegrazione nel posto di lavoro, dal quale rimarranno sospesi – senza diritto alla retribuzione ed al versamento dei contributi previdenziali – in attesa del trasferimento alle dipendenze della convenuta S.R.R..

È una vicenda molto lunga e contorta quella che ha riguardato gli ex dipendenti dell’ATO Palermo 2 Alto Belice Ambiente, per il quale il 22 dicembre 2014 il Tribunale Fallimentare di Palermo dichiarò il fallimento, procedendo alla nomina in qualità di Curatore dell’avvocato Cristina Bonomonte. In quella data tutti i dipendenti vennero sospesi dal servizio, in attesa che la Regione Siciliana desse avvio e portasse a termine la riforma del settore secondo le disposizioni della L.R. n. 9 del 2010 attraverso la costituzione delle SRR e l’assorbimento al suo interno di tutto il personale.

Ad ottobre 2015, invece, la Curatela aveva proceduto al licenziamento degli ex dipendenti. Una decisione contro la quale questi si erano appellati, ritenendo che in seguito alla riforma del settore della gestione dei Rifiuti, stabilita dalla Legge Regionale n. 9 dell’8 aprile 2010 con la istituzione delle SRR (Società per la Regolamentazione del servizio Rifiuti), avrebbero avuto diritto all’assunzione all’interno di queste società.

La legge regionale stabiliva la nascita delle SRR entro il 31.12.2012, termine poi prorogato al 31.12.2013. Una tempistica mai rispettata dall’ATO 2. Solo a luglio del 2015 in seguito all’intervento dell’Assessore all’energia della Regione Siciliana, la dottoressa Vania Contrafatto, era stato nominato il commissario Straordinario della SRR “Palermo Provincia Ovest”, con il compito di appaltare il servizio e far transitare tutto il personale in capo al vecchio Ato 2 nella società SRR in parte e nella società aggiudicatrice per il rimanete gruppo di dipendenti non assorbito dalla SRR.
Nel 2016, 80 ex dipendenti dell’ATO Alto Belice Ambiente, dei consorzi d’ambito, delle società utilizzate per la gestione del servizio con partecipazione pubblica, avevano intentato ricorso dinanzi il giudice del lavoro ritenendo illegittimo il loro licenziamento. Avevano chiesto quindi il transito presso la SRR, lamentando che la curatela, con la sua decisione unilaterale, aveva pregiudicato irreversibilmente il loro diritto alla naturale prosecuzione del rapporto di lavoro con il nuovo datore, in contrasto con quanto previsto dalla legge regionale.

Secondo i loro legali, gli avvocati Silvana e Vito Patanella, i lavoratori sarebbero dovuti essere reintegrati presso l’ATO fallita, mantenuti in stato di sospensione sino a quando non sarebbe avvenuto il trasferimento presso la SRR, secondo quanto disposto dalla L.R. 9/2010.

Un processo lungo, soggetto a numerosi rinvii, che procedeva parallelamente all’evoluzione delle procedure di assunzione promosse all’interno della SRR, continuamente interrotte. Infatti, come più volte riportato su queste colonne, i lavori del CDA della SRR erano andati molto a rilento in seguito alle numerose convocazioni dell’assemblea dei sindaci andate a vuoto, alle successive dimissioni presentate dal commissario della SRR, Natale Tubiolo, fino ad arrivare alla sua nomina a presidente della SRR. Per arrivare il 5 febbraio 2019 all’assemblea dei sindaci che, in quanto soci della SRR, deliberarono di non procedere all’assunzione immediata del personale amministrativo – come stabilito invece in una precedente riunione con il sindacato -, bensì di subordinare l’assunzione all’espletamento della gara di affidamento del servizio.

In questi anni, nelle more dell’espletamento di una gara, i sindaci dei comuni hanno proceduto all’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti utilizzando i propri poteri d’urgenza per la salvaguardia dell’igiene pubblica oppure mediante l’indizione di gare, utilizzando i dipendenti degli ATO con l’esclusione del personale tecnico e amministrativo. Tra questi ALFANO Maria Antonia, AMATO Gaspare, CARLINO Francesco, CERAVOLO Giuseppe, COSCINO Giuseppe , DI VITA Dario, IARIA Fausto, MARCHESE Calogero MARINO Giovanni Francesco, MESSINA Valentina, NICOLOSI Riccardo, ORLANDO Margherita RIELA Serafina, SOLE Liliana Maria, STREVA Daniela, TAORMINA Donatella, TROIA Antonino, che erano stati già oggetto di delibera di assunzione da parte della SRR PALERMO PROVINCIA OVEST.

Secondo il giudice del lavoro non vi è alcun dubbio che tutti i ricorrenti, ed in particolare gli amministrativi per i quali la S.R.R. ha già disposto l’assunzione, abbiano diritto a transitare ex lege alle dipendenze della S.R.R., anche se ciò avverrà solo in seguito all’espletamento della gara d’appalto che la medesima S.R.R. ha già promosso ed affidato per la sua realizzazione a un professionista esterno. Un diritto legato al fatto che questi lavoratori già fanno parte della pianta organica della S.R.R., esistente al momento del licenziamento, e sono in possesso dei requisiti di legge per il transito, poiché regolarmente assunti con le procedure indicate entro il 31.12.2009.

L’assunzione dovrà avvenire a parità delle condizioni giuridiche ed economiche applicate quando erano in forza all’ATO e per mansioni coerenti al precedente profilo di inquadramento.

Il giudice ha ritenuto quindi illegittimo il licenziamento intimato dalla Curatela fallimentare, che invece avrebbe dovuto proseguire lo stato di sospensione del rapporti di lavoro – senza diritto alla retribuzione ed al versamento dei contributi previdenziali – in attesa del transito degli ex dipendenti ATO alle dipendenze della S.R.R.. In pratica, il fallimento non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto.

Ma l’ordinanza non si ferma qui e trasmette gli atti d’ufficio alla Corte dei Conti per la parte di competenza ipotizzando, dunque, la possibilità di esistenza di un danno erariale non solo pari al risarcimento che dovrà essere pagato ai ricorrenti, ma anche relativo ai costi degli appalti di fornitura stipulati con ditte private dalla Srr. Il danno sarà da valutare in capo ai sindaci in qualità di componenti della Srr, agli amministratori della stessa Srr siano essi nominati o commissari e alla Regione siciliana Assessorato Energia alla quale viene imputata la ‘culpa in vigilando’ ovvero l’avere omesso di vigilare sulle azioni illegittime della Srr.

Secondo la normativa in vigore, l’assessorato avrebbe dovuto individuare “il personale addetto (per le Srr, ndr) fra quello già in servizio presso le società o i consorzi d’ambito e proveniente dai Comuni, dalle Province o dalla Regione”.

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