Palermo, 16 aprile 2019 – Rese note le motivazioni con le quali la Corte di Cassazione il 20 dicembre scorso aveva rigettato la richiesta degli arresti domiciliari presentata dal PM nei confronti dei fratelli Salvino e Mario Caputo.
I due fratelli, nel marzo dello scorso anno, erano già finiti agli arresti domiciliari in seguito all’accusa di avere attentato ai diritti politici dei cittadini.
In pratica secondo l’accusa, in occasione delle elezioni regionali del 2017, avrebbero ingannato gli elettori presentando Mario Caputo (candidato all’interno della lista “Noi con Salvini”) con la postilla «detto Salvino», facendo credere che il candidato non fosse Mario, bensì Salvino, più noto in quanto ex sindaco di Monreale ed ex parlamentare regionale.
Questo perché Salvino era incandidabile, come previsto dalla legge Severino, in seguito alla condanna a un anno e cinque mesi per tentato abuso d’ufficio per aver cercato di ‘cancellare’ delle multe quando era sindaco.
Ad aprile il Tribunale del riesame aveva annullato l’ordinanza restrittiva, sia per la assoluta mancanza dei gravi indizi di colpevolezza che per il comportamento tenuto in campagna elettorale dai fratelli Caputo e in particolare di Salvino che aveva da subito agito per ricercare i consensi per il fratello Mario con manifestazioni pubbliche, comizi e riunioni in diversi comuni della provincia.
La Procura di Termini Imerese aveva però presentato ricorso in Cassazione, ma la Prima sezione penale della Corte di Cassazione al termine dell’udienza celebrata in camera di consiglio, su conforme richiesta della Procura Generale, aveva rigettato il ricorso.
Secondo la Cassazione le accuse formulate dal PM di Termini non sono sufficienti, perché “plurimi elementi indicano che Salvatore Caputo si era vigorosamente impegnato a favore del fratello”, esistevano anche volantini con l’indicazione del nome Mario Caputo e comunque l’indicazione del solo cognome del candidato “non costituisce una falsa indicazione di elementi identificativi”.
Quanto alle telefonate ricevute da Salvino Caputo da parte di elettori che gli comunicavano di averlo votato, per la Suprema Corte può trattarsi di telefonate «genericamente espressive di una volontà, da parte degli elettori in questione, di mantenersi fedeli al più famoso dei Caputo, nella consapevolezza che dietro al fratello Mario vi fosse la figura, più riconosciuta ed autorevole, di Salvino e che, dunque, il voto dato al primo era stato, comunque, un voto dato al politico incandidabile, della cui volontà il germano sarebbe stato il fedele esecutore»