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Ex dipendenti Tech Servizi: “L’assunzione presso la Eco Gestioni spettava a noi e non agli ex dipendenti ATO”

Monreale, 21 aprile – Sono in 28 gli ex dipendenti della Tech Servizi S.r.l. ad avere deciso di adire le vie legali per chiedere il riconoscimento di un diritto. Quello di continuare a lavorare.

La Tech Servizi S.r.l. è la società, con sede a Siracusa, che per circa dieci mesi ha ricevuto dal comune di Monreale l’appalto per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in seguito al fallimento dell’Alto Belice Ambiente SPA. La loro esperienza lavorativa si è però bruscamente interrotta dopo che, il 18/11/2015, il servizio era passato alla società bagherese Eco Gestioni S.r.l., aggiudicataria della gara d’appalto bandita dal comune di Monreale. In seguito alla perdita della commessa, l’impresa Tech S.r.l. aveva provveduto alla risoluzione dei rapporti di lavoro, per giustificato motivo oggettivo, a far data dal 1/12/2015, poi prorogata al 15/12/2015. La Eco Gestioni, infatti, aveva proceduto all’assunzione del personale ex dipendente dell’ABA PA2 operante sul territorio monrealese, 51 unità in tutto, ottemperando così alla clausola sociale inserita nel bando per l’appalto del servizio.

I dipendenti della Tech Servizi hanno intanto dato mandato di rappresentanza e difesa per la controversia all’avv. Francesco Saladino del Foro di Palermo. Sostengono di avere maturato il diritto di essere assorbiti nelle società che di volta in volta si aggiudicano la gestione dello stesso servizio.

Il legale dei 28 ricorrenti ha chiamato a giudizio la Eco Gestioni S.r.l, quale impresa subentrante alla “Tech Servizi”, e il Comune di Monreale, quale Committente, dichiarando i propri assistiti disponibili all’assunzione.

Il Comune avrebbe inserito nella gara di appalto una “clausola sociale”, ovvero l’impegno, per l’impresa subentrante, ad assumere ed impiegare nello svolgimento del servizio in via prioritaria i lavoratori già dipendenti della società d’ambito ABA PA2 dichiaratisi disponibili.

I ricorrenti sostengono invece che, in base all’art. 6 del CCNL FISE, in caso di avvicendamento di imprese nella gestione dell’appalto/affidamento di servizi, l’obbligo dell’impresa subentrante di assumere “ex novo, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato (….) che risulti in forza presso l’azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l’inizio della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto”. Inoltre, secondo il legale, la “clausola sociale” inserita nel capitolato di appalto a favore dei dipendenti ex ATO non avrebbe valenza alcuna, dato che “L’obbligo reclamato dai ricorrenti trova ratio nel CCNL, mentre il capitolato d’appalto impone un’ulteriore obbligo che non interferisce su quello di cui oggi si discute”. In pratica, i dipendenti ex ATO, secondo il legale, potrebbero essere assunti laddove il servizio necessitasse di ulteriori persone dopo l’assorbimento degli aventi contrattualmente diritto.

I ricorrenti, con riferimento alla Sentenza n. 488 del 13/01/2009 della Cassazione, Sezione Lavoro, hanno presentato anche domanda di risarcimento del danno subito, commisurato in misura pari alle retribuzioni mensili spettanti dal 16/12/2015 fino all’effettiva assunzione. La domanda di risarcimento è rivolta alla Eco Gestioni, ma è stata estesa anche al Comune di Monreale, su cui, scrive l’avvocato, incombeva l’onere di vigilare e garantire sull’esatto adempimento dell’affidamento.

Sulla questione si pronuncerà il giudice del lavoro. La prossima udienza è fissata per il 4 maggio.

1 Commento
  1. Calò scrive

    la cosa che mi fa ridere è che il lavoro che prima facevano in 28 persone adesso lo fanno in 51, cioè quasi il doppio. Alla faccia della clausola sociale. Ma perchè gli stipendi non li pagano gli amici politici che li hanno sistemati.

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