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LIDL, potrebbe azzerare la concorrenza, esercenti monrealesi ricorrono al TAR

Impatto ambientale e assenza della VAS e del parere del Genio Civile, interesse pubblico non specificato, opere di urbanizzazione solo a beneficio del LIDL, per gli avvocati verrebbe violata la legge

MONREALE – Sull’ampio dibattito sorto intorno alla nascita del centro LIDL a Monreale non è ancora detta la parola fine. A dire l’ultima sarà infatti il Tribunale Amministrativo della Regione Sicilia, al quale si sono rivolti alcuni esercenti monrealesi.

La presenza di LIDL a Monreale potrebbe causare un danno alla concorrenza, al punto da arrivare ad azzerarla.

Con questi timori 11 esercenti, tra titolari di supermercati, panifici, macellerie, frutta e verdura, bricolage, articoli per la casa (ma anche il proprietario di un lotto di terreno limitrofo a quello oggetto di variante), si sono rivolti agli avvocati Rosaria Messina e Filippo Di Matteo per valutare se ci sono le condizioni per fermare l’avanzata del colosso tedesco a Monreale.

Secondo i legali la delibera del Consiglio Comunale del 18 maggio (quella relativa all’approvazione della variante al PRG finalizzata a consentire alla società LIDL di realizzare un punto vendita a Monreale, sulla circonvallazione) violerebbe la legge. Non avrebbe rispettato una serie di condizioni necessarie e alcuni presupposti fondamentali per la sua approvazione. Da qui la decisione di presentare il ricorso al TAR contro il comune di Monreale e contro LIDL ITALIA. 

Sono diversi i punti sollevati dagli avvocati.

Il ricorso alla variante di piano – spiegano i legali – deve essere sostenuto da forti motivazioni di pubblico idonee a giustificare il mutamento delle scelte e delle destinazioni urbanistiche originarie, soprattutto quando la variante determina una compressione dei diritti e degli interessi dei privati cittadini coinvolti dalle nuove scelte urbanistiche. Nella delibera invece non sarebbe stato evidenziato quale sarebbe il forte interesse pubblico, idoneo a giustificare il mutamento delle scelte e delle destinazioni urbanistiche originarie.

Insomma, per i ricorrenti, la delibera approdata in consiglio comunale elencherebbe solo in modo molto superficiale le motivazioni che rendono necessaria la variante al PRG (Interesse pubblico, assenza di altre aree idonee già previste, aumento dell’offerta merceologica), mentre sarebbe priva di uno studio analitico basato anche su ricerche di mercato, così come sostenuto più volta dalla giurisprudenza, in grado di supportare questa scelta. 

Ed ancora, per gli avvocati Messina e Di Matteo manca la motivazione per la realizzazione di una struttura con cubatura di circa 5000 mc, a fronte dell’attuale di 500 mc, dato che nella delibera si afferma che per la realizzazione del LIDL occorre un limitato incremento volumetrico.

Altro punto dolente è quello relativo alla realizzazione da parte del LIDL di opere di urbanizzazione. Se nella delibera si legge che parcheggi, illuminazione, rete per le acque, sarebbero a beneficio di tutta la comunità, dall’esame puntuale del progetto allegato alla richiesta di variante tali opere risultano essere realizzate all’interno dell’area in cui deve sorgere il supermercato e quindi ad esclusivo uso e consumo del complesso LIDL.

Altra questione è quella relativa alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica). Se il comune riporta che  “…la proposta di variante non va in contrasto con gli obiettivi del piano regolatore generale pur essendo soggetta alla VAS su questa parte del territorio …”, secondo i legali invece la VAS è obbligatoria,  dato il significativo impatto che il LIDL avrebbe sull’ambiente.

Un muro di contenimento alto almeno 15 metri, la vicinanza ai depuratori comunali, l’impatto sulla circonvallazione di Monreale sono alcuni elementi che renderebbero necessaria la VAS. Così come un’altra violazione procedurale sarebbe stata riscontrata nella mancanza del parere del Genio Civile (un parere obbligatorio ma non vincolante), finalizzato a verificare la compatibilità dell’opera con le condizioni geomorfologiche del territorio.

Infine, altro punto sollevato dagli avvocati è relativo al presupposto, inserito nella delibera, che nel PRG non vi sarebbe già un’area destinata a zona produttiva o artigianale. Ed invece il PRG prevede, nella zona di Aquino, un’area asservita alla realizzazione di attività artigianali e produttive.

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