Si può andare nelle seconde case, pure se si trovano fuori Regione a confermarlo è il Governo. Il trasferimento potrà avvenire anche se l’abitazione si trova in zona arancione o rossa. Unico limite: l’atto di proprietà o il contratto d’affitto dovrà essere antecedente al 14 gennaio 2021, data di entrata in vigore del nuovo Dpcm.
Le nuove Faq pubblicate nel sito del Governo chiariscono gli spostamenti verso le abitazioni di vacanza perché il testo aveva eliminato il divieto finora previsto, ma senza essere esplicito sulle modalità di spostamento e soprattutto sulle persone che potevano soggiornare. Adesso viene invece chiarito sia quale deve essere la caratteristica dell’abitazione, sia chi può effettivamente andare.
Proprietà o l’affitto
Nella Faq è specificato che s i tratta di un «rientro» e dunque potrà andare soltanto chi dimostra di avere la casa di proprietà o con un contratto di affitto firmato prima del 14 gennaio 2021. Ecco il testo: «Dal 16 gennaio 2021 le disposizioni in vigore consentono di fare rientro alla propria residenza domicilio o abitazione senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette seconde case. Pertanto proprio perché si tratta di una possibilità limitata al rientro è possibile raggiungere le seconde case anche in un’altra regione o provincia autonoma, anche da o verso le zone arancione o rossa, solo a coloro che possono comprovare di aver effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del decreto legge 14 gennaio 2021».
Il contratto
Sono dunque esclusi gli affitti brevi. E infatti nel testo è specificato che «il titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa come ad esempio la data di un atto stipulato dal notaio ovvero la data di registrazione di una scrittura privata anteriore al 14 gennaio 2021. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione».
La famiglia
Nelle seconde case può andare solo un nucleo familiare, non possono esserci altri nuclei familiari, né parenti o amici. Scrivono su questo punto i tecnici di palazzo Chigi che in casa non deve abitare nessun altro: «Naturalmente la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa o eventualmente anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato». Palazzo Chigi ha anche precisato: «In zona gialla puoi andare nella regione dove vuoi e quindi a casa non abitata del parente (se abitata vige la regola dei due più il minore). In arancione e rossa vale avere un titolo di godimento anteriore al 14 gennaio a prescindere dal fatto che siano parenti o meno i proprietari delle case».
Chi è l’avente titolo
L’avente titolo è il proprietario, il titolare del contratto di affitto, oppure un’altra persona che dimostri di avere avuto la disponibilità dell’abitazione prima del 14 gennaio 2021. Precisa palazzo Chigi: «Aggiungendo che il titolo lo deve avere uno del nucleo familiare convivente ma non un familiare stretto non convivente».
Le case «di famiglia». Nelle faq si chiarisce che è possibile andare in una seconda casa «di famiglia», cioè se appartiene a parenti: è però necessario avere un titolo che ne attesti la disponibilità prima del 14 gennaio e che non ci sia nessun altro nucleo familiare quando ci si va. Insomma: non si possono mascherare da viaggi verso le seconde case le visite ai parenti.