Possono usufruirne i genitori dipendenti. Sono invece esclusi dalla misura sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata. Il congedo può essere fruito anche dai lavoratori dipendenti affidatari o collocatari di figli alunni di scuole per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza. Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e solo se non è possibile svolgere il lavoro in modalità agile.
Con Circolare n. 2 del 12 gennaio 2021 e relativi Allegati, l’INPS fornisce indicazioni in tema di congedo straordinario per i genitori dipendenti in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, nonché per i genitori di figli in situazione di disabilità grave, in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale, come previsto dall’art. 22 bis, commi 1 e 3, del Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), convertito con modificazioni in L. 18 dicembre 2020, n. 176.
Requisiti
Nel dettaglio, il provvedimento regola due differenti situazioni:
1 – Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza di figli nelle scuole secondarie di primo grado di cui all’art. 22 bis, comma 1. Con riguardo alla platea dei destinatari del congedo previsto dal comma 1 dell’art. 22 bis, l’Istituto chiarisce che possono beneficiarne solo i genitori lavoratori dipendenti, anche affidatari o collocatari. Inoltre, tale congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, e comunque nei soli casi in cui non possano svolgere la prestazione di lavoro in smartworking.
Per accedere al beneficio, il genitore lavoratore dipendente deve essere in possesso dei seguenti requisiti: – deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere; – non deve svolgere lavoro in modalità agile; – il figlio deve essere alunno frequentante la classe seconda o terza della scuola secondaria di primo grado per la quale sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, a seguito dell’Ordinanza del Ministro della Salute con cui si dispone l’applicazione delle misure previste per le c.d. zone rosse di cui all’art. 3, comma 4, lettera f), dei D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020 e dell’art. 19 bis del Decreto Ristori.
Si precisa, inoltre, che ai fini della fruizione non è necessaria la convivenza del genitore con il figlio per cui si chiede il congedo.
Quanto alla durata, il congedo può essere richiesto per tutto o parte del periodo indicato nell’Ordinanza del Ministro della Salute con cui viene disposta l’applicazione delle misure per le c.d. zone rosse. Per i giorni lavorativi di congedo fruiti, è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata in base all’art. 23 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, e sono coperti da contribuzione figurativa.
2 – Congedo straordinario per genitori di figli con disabilità in situazione di gravità in caso di sospensione dell’attiva didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado o chiusura di centri diurni a carattere assistenziale di cui all’art. 22 bis, comma 3. Questo congedo potrà essere fruito soltanto da genitori lavoratori dipendenti per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o la chiusura di centri diurni a carattere assistenziale frequentati da figli con disabilità in situazione di gravità.