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Musumeci: nelle seconde case per l’estate, dal 4 maggio meno limitazioni (le misure nel dettaglio)

Si alla toelettatura per cani, aprono i lidi, le società sportive dovranno garantire sanificazione e distanze, ok all'asporto per bar, ristoranti, gelaterie

PALERMO – È stata emessa nella serata di ieri la nuova ordinanza del presidente della regione siciliana, Nello Musumeci. Il governatore siciliano, in virtù della situazione della pandemia da Coronavirus in Sicilia, ha deciso di ridurre le limitazioni imposte dal premier Conte.

L’ordinanza è valida dal 4 al 17 maggio.

Nel dettaglio:

  • Mezzi di trasporto: l’accesso ai passeggeri è consentito nella misura massima del 40% dei posti omologati e comunque garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra di loro;
  • Solo nei giorni feriali è possibile recarsi presso terreni ed aree verdi, per lavori di manutenzione per la prevenzione degli incendi, per la conduzione di terreni agricoli e per la cura degli animali custoditi. Potranno andare anche in altri comuni, una volta al giorno, al massimo 2 componenti del nucleo familiare. Autorizzata l’attività di manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e private;
  • Ammessa, per le persone affette da disabilità intellettive, relazionali e/o motorie, con l’assistenza di un accompagnatore, la possibilità di compiere una uscita giornaliera di breve durata e in prossimità della propria abitazione;
  • Animali d’affezione: spostamenti consentiti solamente in prossimità dell’abitazione, per le esigenze fisiologiche degli animali. Consentita l’attività di toelettatura degli animali, purché il servizio sia svolto previo appuntamento e senza alcun contatto diretto tra le persone mediante la modalità “consegna dell’animale, toelettatura – ritiro dell’animale”. Devono essere garantiti dall’esercente tutti i dispositive di protezione individuale ed il distanziamento interpersonale;
  • Spostamenti presso il proprio domicilio, abitazione o residenza: consentiti, nell’ambito del territorio della Regione Siciliana, gli spostamenti per il trasferimento “stagionale” nelle abitazioni diverse da quella principale, sia individuale che del nucleo familiare convivente. Gli spostamenti sono vietati nei giorni domenicali e festivi;
  • Cimiteri: Sarà facoltà dei sindaci disporre l’apertura dei cimiteri, a condizione che possano essere assicurate adeguate misure organizzative per evitare assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale;
  • Attività sportiva: consentita l’attività sportiva in forma individuale, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti. Compresa anche la pesca sportiva, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio. I circoli, le società e le associazioni sportive sono autorizzati all’espletamento delle proprie attività, purché in luoghi aperti. Questo vale ad esempio per tennis, ciclismo, canoa, canottaggio e vela, equitazione, atletica e golf. I rappresentanti delle strutture dovranno garantire la sanificazione periodica degli spogliatoi e degli spazi comuni; autocertificare la sussistenza dei requisiti di rispetto delle regole precauzionali secondo la circolare che verrà emanata dall’Assessorato regionale della Salute a breve;
  • Attività commerciali: ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub potranno aprire solo per asporto o consegna a domicilio, con l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Vige il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi; 
  • Consentito il commercio, anche al dettaglio, di prodotti florovivaistici quali semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti;
  • Spiagge e lidi: Autorizzata la manutenzione, il montaggio e l’allestimento degli stabilimenti balneari, nonché la pulizia della spiaggia di pertinenza. L’impresa esecutrice è tenuta a garantire nelle aree di cantiere il rispetto delle normative di settore, il distanziamento interpersonale ed ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l’accesso ai non addetti ai lavori; 
  • Per i soggetti che rientrano nel territorio della Regione: obbligo di registrazione sul sito internet www.siciliacoronavirus.it. Dovrà essere compilato integralmente il modulo informatico previsto; bisognerà immediatamente dichiarare la presenza nell’Isola (comunicandone compiutamente l’indirizzo) al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio; permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di aerare più volte al giorno i locali dell’abitazione. 

I soggetti in isolamento non possono ricevere visite. È ammesso soltanto l’accesso di badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili ad evitare il contagio. 

I soggetti in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo alla conclusione del termine di quarantena.

Attraversamento dello Stretto di Messina: Consentito l’accesso nell’Isola esclusivamente agli appartenenti alle Forze dell’ordine e alle Forze armate, agli operatori sanitari pubblici e privati, ai lavoratori pendolari o per comprovate esigenze di lavoro, gravi motivi di salute e situazioni di necessità. 

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