MONREALE – Avvenuto lo sbarco delle 83 persone che si trovavano all’interno della nave Ong Open arms da diciannove giorni.
La Procura di Agrigento ha disposto il sequestro preventivo di urgenza della nave, da giorni che la nave era ferma in prossimità dell’isola di Lampedusa, consentendo lo sbarco immediato dei migranti.
La sopportazione era giunta al limite.
Le persone avevano iniziato a gettarsi in mare. Nel frattempo i soccorritori, i guardacoste e la guardia di finanza hanno soccorso i bagnanti. In uno degli ultimi appelli, da parte dell’imbarcazione, le condizioni psicofisiche dei passeggeri erano state definite “critiche e la loro sicurezza a rischio. Se accadrà il peggio, l’Europa e Salvini saranno responsabili”.
Nell’ultimo periodo non facciamo altro che assistere a scene di questo genere. Umanamente disarmanti, ma il diritto cosa prevede il diritto in questi casi?
“La materia è complessa – risponde l’avvocato penalista Marco Traina – perché le fonti normative che regolano tali fattispecie sono più di una e spesso devono essere tra loro coordinate”.
“Per prima cosa – spiega – vengono in rilievo la Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS- Safety of Life at Sea) e la Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (SAR- International Convention on Maritime Search and Rescue). Per ultimo – prosegue – anche la Convenzione Onu sul Diritto del Mare (UNCLOS- United Nations Convention on the Law of the Sea)”.
Dal prisma normativo delineato da tali fonti emerge che l’obbligo di soccorrere chi si trova in pericolo di vita in mare “spetta, in primis, ai comandanti delle navi – spiega Traina – che con assoluta rapidità devono prestare assistenza. In secundis, ai singoli Stati (che hanno aderito a tali Convenzioni) i quali devono garantire un effettivo servizio di ricerca e soccorso in mare”.
“Tali convenzioni prevedono – prosegue l’avvocato – inoltre l’obbligo per gli Stati aderenti, ed è qui la nota dolente, di sviluppare una permanente cooperazione attraverso la predisposizione di accordi e protocolli (come ad esempio i Protocolli di Palermo del 2000, o l’accordo bilaterale tra l’Italia e la Libia del 2007 ed altri). Il vero problema – commenta – è rappresentato dalla scelta del luogo sicuro (il cosiddetto porto sicuro) dove far sbarcare i migranti; decisione spesso affidata ai comandanti delle navi Ong che tra un ventaglio di scelte ipotizzabili alla fine si indirizzano tutte verso le coste italiane”.
“In realtà le predette convenzioni prevedono – continua – che l’obbligo di soccorso spetti allo Stato responsabile della c.d. zona S.A.R. in cui è avvenuto il recupero. Gli sbarchi quindi quasi sempre avvengono in porti italiani, in barba all’obbligo di cooperazione internazionale derivante dai menzionati trattati. Per di più la famosa Convenzione di Dublino prevede che lo Stato presso il quale approda il migrante è quello competente al vaglio dell’esame della domanda di asilo che viene da lui presentata. Ciò che viene in evidenza – conclude Traina – è che, da un lato, occorre dare una risposta coesa e concreta a questi flussi migratori provenienti dall’Africa subsahariana, e dall’altro, avere una politica migratoria comune a tutti gli Stati membri dell’UE”.