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Stabilizzazione dei precari storici. Per il TAR il concorso riservato ai soli interni è legittimo

Palermo, 12 febbraio 2019 – Arriva dal Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia una sentenza che fa ben sperare i precari storici della pubblica amministrazione, più di 3.000, in attesa del procedimento di stabilizzazione avviato nei comuni dell’isola. Più di 250 amministrazioni comunali stanno procedendo in questi mesi con le procedure di stabilizzazione tramite concorso per titoli ed esami a loro riservato. Alcuni si sono però fermati in seguito alla pronuncia di un parere della Corte dei Conti di Palermo, espresso in seguito ad una richiesta di chiarimento dei comuni di Milazzo e San Pier Niceto. 

I magistrati contabili avevano difatti specificato che la normativa impone di destinare alla selezione di personale esterno, tramite concorso, la metà di tutti i fondi stanziati per l’assunzione.

E neanche, come sostenuto da alcuni sindaci, l’esclusivo carico su risorse regionali del personale stabilizzato sarebbe stato sufficiente ad escludere l’obbligo di garantire l’adeguato accesso dall’esterno.

In questi giorni una sentenza emessa dal TAR di Palermo (la n. 234/2019) ha però offerto una interpretazione differente da quella proposta dalla magistratura contabile.

Il Tribunale amministrativo ha chiarito che il limite alla riserva di posti al personale interno ammette deroghe quando queste non appaiano immotivate, ma sorrette da consistenti ragioni di interesse pubblico. Il vincolo ad accedere per il 50% all’esterno non sarebbe obbligatorio nel caso in cui il bando riservato al solo personale “contrattista”, attraverso concorso per titoli ed esami, realizza il fine (espressamente dichiarato dalla disposizione nazionale) “di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato” e, al contempo, di ridurre il precariato.

Secondo il Tar, dall’esame di precedenti pronunce della Corte Costituzionale su casi simili, emerge che il limite del 50% ammette deroghe e la finalità del superamento del precariato è una ragione legittima per i concorsi riservati.

A questo punto dovrebbero cadere i timori di quelle amministrazioni che avevano interrotto le procedure concorsuali.

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