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Monreale. Espulsione dei consiglieri PD. Davì: “Atto privo di valore amministrativo e giuridico”

Monreale, 5 ottobre 2015 – La notizia della “espulsione” dei sei consiglieri comunali rimasti fedeli al duo Zuccaro/Capizzi, pubblicata nel pomeriggio di ieri a pochi minuti dall’apertura del consiglio comunale, non ha colto di sorpresa il consesso consiliare. Il consigliere Giannetto ha letto in aula il testo della missiva del segretario regionale Fausto Raciti, consegnandolo all’ufficio di Presidenza affinché ne prendesse atto. Gli espulsi, si legge tra le motivazioni, non sarebbero “in linea con le posizioni politiche assunte dalla segretaria provinciale di Palermo e dalla segreteria regionale“. La Giannetto ha quindi comunicato all’ufficio di Presidenza la nomina del nuovo capogruppo del PD nella persona della consigliera Manuela Quadrante.

Ancora prima della ufficializzazione la notizia era nell’aria e attesa, tanto che non ha trovato impreparato Ignazio Davì, ex capogruppo del partito (quello degli undici consiglieri per capirci), che ha respinto la validità dell’atto, relegandolo ad un mero atto politico, privo – dichiara – di valore amministrativo o giuridico. Perché, ha spiegato in aula, l’espulsione di un consigliere da un gruppo consiliare non sarebbe prevista dall’articolo 7 del regolamento del consiglio comunale del comune di Monreale. Innanzitutto. Ma ci sarebbe dell’altro. Davì ha dichiarato come anche l’art. 12 comma 2 dello Statuto Nazionale e l’art. 6 comma 2 dello Statuto Regionale del Partito Democratico, sancissero l’autonomia politica e programmatica del territorio e degli organismi locali del PD.

Sono andato a cercarli, ed ecco cosa dicono gli articoli richiamati:

L’art. 12 riporta che Ai competenti organi delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano, nonché agli organi locali, è riconosciuta autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria in tutte le materie che il presente Statuto non riservi alla potestà degli organi nazionali, comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello regionale, provinciale e comunale. 

All’art. 6, comma 2 dello Statuto regionale, si legge che L’Unione Comunale è dotata di autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria. Tale autonomia è espressamente riferita alla scelta delle candidature a sindaco e consigliere comunale, fermi restando le modalità di definizione delle alleanze ed il vincolo statutario delle primarie e dei limiti di mandato. I livelli superiori, nei casi di violazione dell’indirizzo politico programmatico scelto con il voto degli iscritti e degli elettori, hanno potere di intervento. E su quest’ultimo periodo, ne sono certo, si aprirà un dibattito interpretativo, poiché è quello sul quale fa leva Raciti per supportare la sua decisione.

“Unica norma sul tema – continua Davì – è quella prevista dall’art. 4 comma 9 lettera f dello statuto regionale del partito”.

L’art. recita che Le iscritte e gli iscritti al Partito Democratico Siciliano hanno il dovere di aderire ai gruppi del Partito Democratico nelle assemblee elettive di cui facciano parte.

“La lettera del segretario Raciti – chiosa Davì – non ha e non produce alcun valore amministrativo né giuridico. Solamente la commissione di garanzia può determinare la defenestrazione di un componente dal partito”.

La parola adesso spetterà al Presidente del Consiglio Giuseppe Di Verde, anch’egli tra gli espulsi da Raciti, che avvierà una consultazione in merito con il segretario generale del comune, la dott.ssa Donatella Ficano.

E l’argomento continuerà certamente ad appassionare il dibattito politico di questi giorni.

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