Monreale, 3 ottobre 2016 – Sono 28 e chiedono adesso l’assunzione presso la ditta Mirto di S. Cipirello, forti della sentenza del giudice del lavoro Paola Marino che ha riconosciuto in toto la loro richiesta. Cioè quella di essere assunti presso la Ecogestioni S.r.l., in quanto ditta subentrata nell’appalto del comune di Monreale alla Tech presso la quale avevano maturato più di 240 giorni lavorativi. E questo in base all’art. 6 del CCNL, lo stesso articolo che li autorizzerebbe, sostiene il loro legale, avv. Francesco Saladino, ad entrare adesso nell’organico della società subentrata intanto alla Ecogestioni, la Mirto, appunto. Tutto potrebbe filare liscio se non fosse che intanto, alla Mirto, dal 17 agosto 2016, hanno preso servizio i 51 dipendenti ex ATO, sulla base della clausola di salvaguardia inserita dal comune di Monreale nel contratto. Una situazione quindi piuttosto intricata e probabilmente non definitiva, alla quale seguiranno sviluppi.
Il 28 settembre, con una pec, l’avv. Saladino ha inviato alla Mirto una diffida ad adempiere alla assunzione dei suoi 28 assistiti. Nello specifico si legge che, “Tenuto conto della pronuncia giudiziale (…) e della circostanza che lo svolgimento del servizio (…) è attualmente svolto dalla F.lli Mirto, peraltro correlato all’appalto iniziale, su decisione del Giudice Amministrativo, si reclama l’assunzione da parte della F.lli Mirto s.r.l. dei lavoratori (…) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per le mansioni già svolte alle dipendenze alla Tech Servizi S.r.l. in seguito a cambio appalto (…)”.
La richiesta dell’avv. Saladino potrebbe avere come conseguenza il licenziamento di 28 delle 51 unità ex ATO già assunte dalla Mirto.
Intanto i 28 lavoratori non vedono l’ora di riprendere l’attività, e attendono la convocazione da parte della ditta Mirto. Il loro legale ha dato sette giorno di tempo alla ditta per procedere all’assunzione dei suoi clienti, avvertendola che, in caso contrario, adirà la magistratura per l’adempimento coatto ed il risarcimento del danno, “che non potrà che decorrere dalla data della effettiva assunzione dell’appalto da parte della società”.