Monreale, 27 settembre 2016 – Con sentenza n. 1836/2016 pubblicata il 21/09/2016, il giudice del lavoro, dott.ssa Paola Marino, ha accolto il ricorso presentato dai 28 ex dipendenti della Tech Servizi S.r.l. di Siracusa.
La Tech per circa dieci mesi aveva ricevuto dal comune di Monreale l’appalto per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in seguito al fallimento dell’Alto Belice Ambiente SPA. La loro esperienza lavorativa si era però bruscamente interrotta quando, il 18/11/2015, il servizio era passato alla società bagherese Eco Gestioni S.r.l., aggiudicataria della gara d’appalto bandita dal comune di Monreale. In seguito alla perdita della commessa, la Tech aveva infatti provveduto alla risoluzione dei rapporti di lavoro, per giustificato motivo oggettivo, a far data dal 1/12/2015, poi prorogata al 15/12/2015. La Eco Gestioni aveva proceduto all’assunzione del personale ex dipendente dell’ABA PA2 operante sul territorio monrealese, 51 unità in tutto, ottemperando così alla clausola sociale inserita nel bando per l’appalto del servizio.
I 28 ex dipendenti della Tech Servizi, che avevano dato mandato di rappresentanza e difesa per la controversia all’avv. Francesco Saladino del Foro di Palermo, avevano sin da subito sostenuto di avere maturato il diritto di essere assorbiti nelle società che di volta in volta si sarebbero aggiudicate la gestione dello stesso servizio.
Il Comune aveva inserito nella gara di appalto una “clausola sociale”, ovvero l’impegno, per l’impresa subentrante, ad assumere ed impiegare nello svolgimento del servizio in via prioritaria i lavoratori già dipendenti della società d’ambito ABA PA2 dichiaratisi disponibili.
I ricorrenti avevano sostenuto invece come, in base all’art. 6 del CCNL FISE, in caso di avvicendamento di imprese nella gestione dell’appalto/affidamento di servizi, vigesse l’obbligo per l’impresa subentrante di assumere “ex novo, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato (….) che risulti in forza presso l’azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l’inizio della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto”. Inoltre, secondo il legale, la “clausola sociale” inserita nel capitolato di appalto a favore dei dipendenti ex ATO non avrebbe avuto valenza alcuna, dato che “l’obbligo reclamato dai ricorrenti trova ratio nel CCNL, mentre il capitolato d’appalto impone un ulteriore obbligo che non interferisce su quello di cui oggi si discute”. In pratica, i dipendenti ex ATO, secondo il legale, avrebbero potuto essere assunti laddove il servizio avesse necessitato di ulteriori persone dopo l’assorbimento degli aventi contrattualmente diritto.
I ricorrenti, avevano presentato anche domanda di risarcimento del danno subito, commisurato in misura pari alle retribuzioni mensili spettanti dal 16/12/2015 fino all’effettiva assunzione. La domanda di risarcimento era stata rivolta alla Eco Gestioni, ma era stata estesa anche al Comune di Monreale, su cui, scriveva l’avvocato, incombeva l’onere di vigilare e garantire sull’esatto adempimento dell’affidamento.
Il giudice ha accolto in pieno il ricorso dei 28 ex dipendenti, dichiarando il loro diritto ad essere assunti dalla Ecogestioni S.r.l., senza periodo di prova, con decorrenza dal 16/12/2015, con contratto di lavoro a tempo indeterminato per le mansioni già svolte alle dipendenze della TECH SERVIZI S.r.l., in seguito al cambio di appalto.
La Ecogestioni è stata condannata, oltre alla loro assunzione con questa decorrenza, al pagamento delle retribuzioni dovute dal 16/12/2015 alla data di effettiva assunzione, a titolo risarcitorio. La Ecogestioni è stata anche condannata a sostenere le spese legali.
Durante il procedimento, la Ecogestioni, subentrata alla TECH, alla richiesta di assunzione dei 28 lavoratori aveva risposto negativamente, poiché rappresentava di non essere stata messa in grado di conoscere gli elementi di natura tecnica e non, utili per la partecipazione alla gara e per la predisposizione dell’offerta economica, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e leale concorrenza, e che il Comune aveva inserito nella gara (esclusivamente) una “clausola sociale”, ovvero l’impegno di assumere e impiegare nello svolgimento del servizio in via prioritaria i lavoratori già dipendenti della società d’ambito Alto Belice Ambente S.p.A. (ATO PA2) dichiaratisi disponibili.
Il Giudice del lavoro ha accolto pienamente la richiesta dei ricorrenti, facendo appello all’art. 6, lettera c) n.2, del C.C.N.L., richiamato dall’avvocato Saladino. Il Giudice ha inoltre specificato nella sentenza che “La norma contrattuale prevale sulla clausola di salvaguardia prevista nel contratto di appalto, che vincola unicamente le parti del medesimo, ma non può esplicare alcuna efficacia sui lavoratori, protetti nei confronti delle imprese e del Comune dal C.C.N.L. sottoscritto con le parti sindacali. Tutti i dipendenti della vecchia società appaltatrice, che si trovino, come tutti ricorrenti, nelle condizioni previste dall’art. 6 del C.C.N.L. sopra richiamato, hanno diritto all’assunzione da parte dell’impresa subentrante convenuta. I lavoratori hanno diritto al risarcimento del danno derivante dalla mancata assunzione consistente nella perdita della retribuzione dalla data di decorrenza del proprio diritto all’assunzione e sino all’assunzione effettiva. Tale danno va quantificato esattamente nella misura delle retribuzioni perse dei lavoratori a causa della mancata assunzione”.