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Monreale, appalto sulla gestione dei parcheggi. Presentato ricorso al TAR

L'appalto, di €1.236.3326,00, era stato aggiudicato alla ACS Automobile Club Servizi S.r.l.

Monreale, 21 giugno 2017 – E’ stato presentato ad aprile di quest’anno ricorso presso il T.A.R. Sicilia, Sezione di Palermo, nei confronti del comune di Monreale e della ACS Automobile Club Servizi S.r.l., la società che si è aggiudicata nel mese di marzo la concessione della durata di quattro anni dei parcheggi pubblici per pullmans e autovetture e la gestione dei gabinetti pubblici situati nel parcheggio Torres-Cirba del Comune di Monreale. 

Il ricorso è stato intentato dalla S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l. di Corciano (PG), rappresentata dagli avvocati Gabriele Bricchi, Ermanno Vaglio e Vito Scalisi.

La gara in oggetto era stata espletata dalla Centrale Unica di Committenza istituita fra il Comune di Monreale e di Altofonte.

L’appalto ha un valore, complessivo di canoni di concessione, pari ad euro 1.236.3326,00.

Alla lettera di invito, a dicembre 2016, erano stati invitati a partecipare 16 operatori economici. A gennaio erano pervenute solo tre offerte formulate rispettivamente da S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l., MEDPROM S.r.l. e A.C.S. Automobile Club Servizi S.r.l..

Ad aggiudicarsi l’appalto la A.C.S. Automobile Club Servizi S.r.l., classificata prima in graduatoria, avendo offerto un rialzo del 20,39% sull’importo dei canoni di concessione posto a base di gara. La S.I.S. si era classificata seconda in graduatoria, con un rialzo del 11,76%. Il Comune di Monreale aveva quindi disposto l’aggiudicazione definitiva della procedura di affidamento nei confronti della A.C.S. Automobile Club Servizi S.r.l..

Secondo i legali della S.I.S. però vi sarebbero molteplici profili di censura della procedura che ha condotto alla aggiudicazione dell’appalto. La S.I.S. aveva proposto quindi, a mezzo pec, istanza di autotutela in data 22.3.2017, sollevando, tra l’altro, alcuni motivi di censura:

i) assenza del requisito del Fatturato globale minimo annuo almeno non inferiore al valore complessivo stimato della concessione e del fatturato minimo annuo nel settore specifico oggetto della concessione, almeno pari al 50% del complessivo valore stimato della concessione medesima;
ii) mancata produzione della dichiarazione del Sindaco della società aggiudicataria circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
iii) nullità del contratto di avvalimento;
iv) inaffidabilità dell’offerta aggiudicata. 

In seguito al rigetto dell’istanza da parte del comune, la S.I.S. ha quindi ritenuto opportuno adire le vie legali, ritenendo che vi siano diversi profili di illegittimità nella documentazione presentata da ACS in quanto priva di alcuni requisiti di capacità economica e finanziaria. Nello specifico, secondo i legali, “l’aggiudicataria non possiede né il requisito di fatturato globale, né quello relativo al settore specifico di attività”. Sebbene la ACS avesse fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento per colmare i requisiti di fatturato richiesti in gara, “si rileva – spiegano i legali – che il contratto di avvalimento è comunque nullo, per evidente indeterminatezza dell’oggetto. La stazione appaltante avrebbe dovuto legittimamente escludere la ditta che aveva presentato un contratto di avvalimento nel quale non sono state indicate in modo esplicito ed esauriente le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico”.

La S.I.S. ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, e, in sede di merito, di annullare i provvedimenti impugnati, con conseguente condanna del Comune di Monreale al risarcimento dei danni patiti e patiendi.

Sarà adesso il Tribunale Amministrativo regionale a pronunciarsi.

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