Monreale, 5 marzo 2017 – Continua l’azione repressiva nei confronti degli illeciti edilizi, anche grazie alle segnalazioni dei cittadini giunte al Comando di Polizia Municipale. Nella giornata di sabato, gli agenti, guidati dal Commissario Capo Mario Cusimano, hanno proceduto al sequestro di un immobile sito a Piano del Gelo, contrada di San Martino delle Scale.
Una costruzione di tre piani, due fuori terra ed uno interrato, per una quadratura totale superiore ai 600 mq.
Gli appartamenti, completamente definiti, erano stati costruiti abusivamente. Sono stati posti sotto sequestro e affidati alla custodia del proprietario, B. A. di 66 anni.
La Polizia Municipale, guidata dal commissario capo Castrense Ganci, è venuta a conoscenza dell’abuso grazie alla segnalazione di alcuni cittadini. L’immobile è infatti localizzato in una zona impervia, e senza la segnalazione non si sarebbe potuto risalire all’abuso.
Avviati intanto i primi controlli da parte del Comando della Polizia Municipale di Monreale nei confronti dei trasgressori del codice stradale, anche grazie all‘ausilio dello Street Control, il sistema che consente agli agenti di riconoscere, dalla lettura a distanza delle targhe, eventuali infrazioni. Controlli quindi mirati e non a caso, che nella giornata di ieri hanno prodotto i primi verbali per revisioni scadute.
In base all’articolo 208 del Dlgs 285 /1992, modificato dalla legge 120/2010, l’utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni del codice della strada è vincolato nella misura del 50% del gettito realizzato, tenuto conto di alcuni limiti:
1. una quota non inferiore a ¼ della parte vincolata, per interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente locale;
2. una quota non inferiore a 1/4 della parte vincolata per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto dei mezzi e delle attrezzature necessarie;
3. la residua quota per altre finalità collegate al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell’ente locale, all’installazione, all’ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle strade comunali. Inoltre, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti disagiati, allo svolgimento di corsi didattici finalizzati all’educazione stradale presso le scuole di qualsiasi grado e tenuti dagli organi di polizia locale, oltre a interventi in favore della mobilità ciclopedonale.
L’articolo 208 dispone che tale riparto venga stabilito annualmente dalla Giunta Comunale, la quale potrebbe destinare anche una quota superiore al 50% alle finalità sopra elencate.
Entrando ancora più nello specifico, l’articolo 142, comma 12 bis, prevede che i proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità rilevate tramite l’uso di apparecchi o sistemi di rilevamento della velocità o mezzi tecnici di controllo a distanza, sono attribuiti nella misura del 50% ciascuno all’ente proprietario della strada su cui è effettuato l’accertamento e all’Ente da cui dipende l’organo accertatore.
Le somme così introitate per questa attività sono destinate a interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, compresa la segnaletica stradale e le barriere, nonché al potenziamento dell’attività di controllo e accertamento delle violazioni in materiale di circolazione stradale, comprese le spese di personale nel rispetto delle norme sul pubblico impiego e sul contenimento della spesa. Potrebbe rendersi necessario, quindi, indicare nel bilancio più voci di entrata e di spesa, in quanto sulle strade comunali potrebbero essere rilevate violazioni riguardanti la velocità da parte di agenti della polizia di Stato nel cui caso al Comune debba essere devoluto il 50% della somma introitata; se la polizia municipale effettua tali rilevazioni su strada provinciale o statale, invece, il 50% del riscosso deve essere devoluto rispettivamente alla Provincia o allo Stato.
La norma si occupa solo del riparto delle somme tra l’ente proprietario e quello dal quale dipende l’accertatore della violazione, lasciando imprecisato su chi gravi l’onere delle spese per l’attività di accertamento e riscossione delle somme.
Infine, i proventi riscossi per le somme derivanti dall’omessa comunicazione del nominativo del conducente del veicolo, che ha superato i limiti di velocità, così come previsto dall’articolo 126 bis, comma 2, del codice della strada, vengono introitate interamente dal comando dal quale dipende l’agente accertatore e non sono soggette al riparto sopra enunciato.