MONREALE – Il comune di Monreale non dovrà pagare il risarcimento di € 647.992,52 chiesto da Lea Giangrande, moglie dell’ex sindaco Toti Gullo.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della regione siciliana ha respinto il ricorso presentato dal legale della Giangrande, l’avvocato Massimo Frontoni del foro di Roma, che aveva chiesto la riforma o l’annullamento della Sentenza del TAR di Palermo emessa il 10 gennaio 2017. In quell’occasione il Tribunale Amministrativo aveva respinto il ricorso presentato da Lea Giangrande contro il comune di Monreale, rappresentato dall’avv. Andrea Terranova.
La questione risale a diversi anni addietro.
La Giangrande aveva presentato azione legale contro il comune nel 2013, sostenendo di avere subito un danno, quando nel 2010 il comune aveva negato alla Giangrande il rilascio di una concessione edilizia per lavori di ristrutturazione, ampliamento e cambio di destinazione d’uso di alcuni fabbricati siti nel Comune di Monreale, in contrada Scarda Rubinotto, da destinare ad attività agrituristica.
Il Comune aveva espresso parere contrario all’intervento edilizio, sostenendo che la norma avrebbe escluso l’edificabilità nelle zone boschive. Il parere però era stato impugnato dinanzi al TAR Sicilia. Nel 2013 il Tribunale Amministrativo aveva accolto il ricorso, dando ragione ai legali della Giangrande, che avevano sostenuto come, essendo il bosco di Casaboli tra quelli “artificialmente rimboschiti”, in base alla disciplina regionale, l’edificabilità era ammessa, pur secondo precisi parametri. L’accoglimento del ricorso, avvenuto nel 2013, aveva di conseguenza comportato l’annullamento del provvedimento del comune che, a luglio dello stesso anno, aveva di conseguenza rilasciato la concessione edilizia richiesta.
A questo punto la Giangrande, per mezzo dei suoi legali, aveva proceduto a chiedere il risarcimento del danno subito, quantificato in € 647.992,52, stante l’acclarata illegittimità del provvedimento di diniego stabilito dalla sentenza del TAR.
L’entità del danno, secondo i legali, sarebbe stata riconducibile essenzialmente nei maggiori oneri derivanti dall’aumento dei costi di costruzione, nella perdita di chance relativa alla possibilità di finanziamento a fondo perduto per la realizzazione dell’investimento da parte del PSR e del FERS 2007/2013, nella perdita di utile per il mancato avvio dell’attività agrituristica.
La difesa del comune di Monreale (sindaco Filippo Di Matteo) chiamato in giudizio, era stata assegnata all’avvocato Andrea Terranova, le cui tesi erano state accolte dal TAR.
Secondo il Collegio giudicante, presieduto dal dott. Cosimo Di Paola, non esisteva l’elemento soggettivo della colpa del comune. Nella sentenza, pubblicata il 7 febbraio 2017, il Tribunale aveva rigettato il ricorso della Giangrande sostenendo che l’illegittimità di un atto amministrativo, accertata dal giudice amministrativo, non implica responsabilità soggettiva in capo alla pubblica amministrazione che lo ha adottato, se non vi è l’elemento soggettivo del dolo o della colpa.
In pratica, secondo il Collegio, al comune di Monreale non poteva essere ascritta alcuna condotta colposa, poiché aveva applicato una norma mai posta prima in discussione, e la cui vigenza era stata riconosciuta dallo stesso TAR, in sede cautelare. Norma che il TAR stesso aveva successivamente rivisto, ma a quel punto il comune aveva provveduto ad attenervisi, rilasciando immediatamente alla Giangrande la concessione edilizia.
Con queste motivazioni il Tribunale aveva rigettato il ricorso, ritenuto infondato. Nel maggio scorso la Giangrande aveva presentato ricorso alla sentenza del TAR davanti al CGA.
La difesa del comune era stata affidata all’avv. Claudio Trovato che, tra i cinque professionisti invitati a partecipare, tra quelli inseriti nell’albo professionale degli avvocati di fiducia dell’amministrazione comunale, aveva presentato la migliore offerta (2.000€), in termini di ribasso, sulla parcella professionale.
In seguito all’udienza del 24 settembre 2020, il CGA ha respinto il ricorso della Giangrande, confermando la sentenza emessa dal TAR, anche se con diversa motivazione.
Per il CGA la domanda risarcitoria deve essere respinta, in quanto, in sintesi, il danno ingiusto lamentato dall’interessata non può essere provato. Secondo il collegio giudicante, la domanda risarcitoria risulta infondata in tutte le sue articolazioni.
“Come ha ben opposto la difesa comunale – si legge nella sentenza -, la richiesta risarcitoria avrebbe avuto un fondamento soltanto se la ricorrente, una volta ottenuta la concessione, avesse eseguito le opere assentite, potendosi in tal caso, dopo l’edificazione, valorizzare la differenza tra il costo effettivamente affrontato per le opere e quello, inferiore, rapportato invece ai prezzi dell’epoca in cui il Comune avrebbe già potuto e dovuto rilasciare il proprio provvedimento”. Secondo il Collegio, presieduto dalla dottoressa Rosanna De Nictolis, oggettivamente non sussiste quella diminuzione patrimoniale per la quale è stato chiesto il risarcimento.
Ricorso Lea Giangrande contro comune di Monreale. In ballo un risarcimento di € 647.992,52